Queste note sintetiche, riepilogative della situazione attuale, riprendono anche le modifiche inserite nel D.L. n. 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali pubblicato in G.U. n. 221 del 23 settembre 2015.

I Contratti di Solidarietà “difensivi sono quei contratti che si aggiungono alla CIG, ordinaria e straordinaria, cui le imprese in crisi possono adire come ulteriore strumento, per evitare o ridurre le eccedenze di personale e contenere i costi.

Si tratta sostanzialmente di una riduzione delle ore lavorate, ma senza una paritetica riduzione dello stipendio, grazie all’intervento dell’INPS, a parziale copertura del mancato guadagno.

Possono stipulare Contratti di solidarietà difensivi (CdS) le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIG (per la verità, con proroghe successive, sono poi stati consentiti, di anno in anno, anche ad aziende alberghiere, termali ed artigiane).

I lavoratori beneficiari dei CdS sono operai, impiegati, quadri ed i soci di cooperative di produzione e lavoro; sono quindi esclusi i dirigenti, i collaboratori familiari, gli “stagionali”.

Gli apprendisti saranno destinatari esclusivamente di trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

La durata massima dell’intervento è di 24 mesi, estendibili a 36 mesi in un quinquennio “mobile”, anche continuativi.

La riduzione non potrà essere superiore al 60% dell’orario medio giornaliero, settimanale o mensile e per ciascun lavoratore la riduzione non potrà superare il 70 per cento.

La parte di retribuzione persa dal lavoratore è integrabile INPS all’80%, compresi i ratei della/delle mensilità aggiuntive, le ferie maturate e le festività infrasettimanali.

Non rientrano nell’integrazione salariale le festività soppresse, l’eventuale indennità sostitutiva delle ferie, nonché l’indennità di mancato preavviso.

L’integrazione salariale è normalmente ridotta del contributo lavoratore del 5,84% ed è anticipata dal datore di lavoro ed è comunque legata al non superamento dei massimali, definiti di anno in anno dall’INPS.

Il rateo del Tfr non rientra nella retribuzione utile al calcolo del valore dell’integrazione; dove invece vengono considerati: paga base, contingenza, Edr, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, superminimi, indennità e maggiorazioni, purchè corrisposti “in via continuativa”, indennità di maternità, indennità di malattia.

Non vengono qui elencati i vincoli e le procedure necessarie per l’avvio del CdS, diciamo solo che devono essere contenuti alcuni punti base: parti stipulanti, data della stipula, il numero degli “esuberi”, il numero dei lavoratori interessati, l’elenco nominativo, l’eventuale “rotazione prevista” (non obbligatoria), le percentuali in gioco.

Devono anche essere riportate eventuali deroghe all’orario concordato, per effetto di sopravvenute esigenze produttive.

Inoltre deve essere “messa in chiaro” la riduzione dell’orario di lavoro, che potrà articolarsi su base giornaliera, settimanale o mensile: il CdS deve anche soddisfare un parametro di “congruità”.

Qualora si intenda aumentare le ore di riduzione sarà necessario stipulare un nuovo CdS e presentare una nuova domanda. Per finire, un nuovo CdS potrà partire, decorsi 12 mesi dal precedente.